Descrizione
ll lavoro di pubblica utilità è un’attività non retribuita a favore della collettività, prevista dalla normativa vigente come pena sostitutiva al carcere o al pagamento di una multa (Decreto legislativo 28/08/2000, n. 274, art. 54; Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 186, com. 9 bis e art. 187, com. 8 bis).
L’attività deve essere svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto convenzioni con il Ministero della giustizia o con i presidenti dei Tribunali delegati. È possibile svolgere le attività presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
Il giudice può verificare l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa.
Prima di avanzare domanda, verificare le convenzioni attive con il Tribunale di Cremona.