Descrizione

Versare la tassa sui rifiuti (TARI)

La tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita dalla Legge del 27/12/2013, n. 147, commi 639 e ss., decorre dal 01 Gennaio 2014 e sostituisce il prelievo vigente fino al 31 Dicembre 2013 (TARES e T.I.A.). Rappresenta la componente, relativa al servizio rifiuti dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ed è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell’utilizzatore.

La Tari, istituita per legge dall’1 gennaio 2014 in sostituzione della TARES, è  il tributo sui rifiuti destinato a finanziare la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. Il calcolo, come previsto dalla legge, tiene conto delle superfici dichiarate o accertate (come già avveniva per la Tares) e della composizione del nucleo familiare risultante dai dati anagrafici.

Per ulteriori informazioni consulta la seguente documentazione di riferimento:

In Comune di Crema …

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Approfondimenti

Il servizio è destinato a chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):

  • locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati)
  • aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).

Sono invece escluse:

  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi
  • le aree comuni condominiali descritte nel Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 1117, Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.

Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.

L'unità di misura su cui applicare la tariffa è la superficie calpestabile, cioè i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature. Per le utenze domestiche la tariffa viene calcolata in base alla superficie calpestabile dell’alloggio e al numero di occupanti.

Le tariffe si determina secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 e sono suddivise in due grandi categorie: 

  1. utenze domestiche (superfici adibite a civile abitazione e pertinenze)

  2. utenze non domestiche (attività commerciali e artigianali, industriali, professionali).

A sua volta ogni categoria è assoggettata alla tassazione in virtù di una tariffa, suddivisa in due parti: 

  • la quota fissa (che finanzia la parte di costi fissi del servizio di igiene urbana), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla metratura dell’immobile (per le utenze domestiche) ed alla tipologia di attività per unità di superficie (per le utenze non domestiche)

  • la quota variabile (che finanzia la parte dei costi variabili del servizio di igiene urbana come le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, riciclo e smaltimento), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla produzione media presuntiva (per le utenze non domestiche) ed alla quota prevista sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) (Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, all. 1).

Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.

Calcolare la TARI per una utenza domestica

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria, e poi si aggiunge la parte variabile, stabilita in base al numero dei componenti del nucleo familiare e presenti nell'immobile oggetto del tributo.

Calcolare la TARI per una utenza non domestica

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria della categoria di appartenenza (classificazione in base alle categorie merceologiche definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158); al risultato si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la parte variabile della categoria di appartenenza. A tale somma occorre aggiungere un ulteriore 5% a comprendere il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dal versamento della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 238, com. 10).

La scelta delle utenze non domestiche deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Per accedere agli sportelli TARI comunali è attivo il sistema "TU PASSI", tramite il quale è necessario prendere un appuntamento, evitando in tal modo inutili code e spreco di tempo. Si può prendere appuntamento utilizzando il totem a piano terra di Piazza Duomo 25, sia per il giorno stesso, che per il giorno e l'orario preferito utilizzando la carta regionale dei Servizi (tessera sanitaria) o collegandosi al sito https://tupassi.it/.

Il pagamento deve essere corrisposto da chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):

  1. locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati)

  2. aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).

Sono invece escluse:

  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi

  • le aree comuni condominiali descritte nel Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 1117, Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.

Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.

Il tributo sui rifiuti per l'anno 2024 può essere pagato mediante il modello PagoPA allegato all'avviso di scadenza TARI. Il pagamento del modello può essere eseguito presso qualunque Ufficio postale, Ricevitoria, Tabaccaio, Supermercato disponibile al servizio, sportelli delle Banche (e relativi bancomat) che aderiscono al nodo dei pagamenti della Pubblica Amministrazione (pagoPA) quali Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), utilizzando l’APP eventualmente messa a disposizione dalla propria Banca e presso gli sportelli del Concessionario ICA Srl di Viale Repubblica 75 - Crema, dove rimarrà attivo un servizio di pagamento limitato alle carte di credito e di debito su terminali “POS PagoPA”. Il contante resta CONSENTITO esclusivamente presso gli sportelli dei PSP aderenti a pagoPA, quali sportelli bancari, Uffici Postali, punti Sisal, Lottomatica. 

Pertanto a far data 1 giugno 2021 è stata prevista l’eliminazione del contante allo sportello del concessionario della riscossione ica s.r.l.

Attivazione domiciliazione bancaria/postale: si comunica che è possibile attivare il servizio di domicilizione bancaria ssd accedendo al portale del contribuente al seguente indirizzo:

  • https://sportellotelematico.icatributi.it/crema/Login.aspx

Il servizio è stato attivato a partire dal ruolo 2023. Gli avvisi di pagamento saranno inviati quest'estate e la scadenza prima rata sarà il prossimo 01 Agosto.

Il servizio di riscossione del tributo per l’anno 2024 è affidato dal Comune a ICA, Concessionario della riscossione per i Tributi locali.

  • Scadenza prima rata: 01 agosto 2024 
  • Scadenza seconda rata: 30 settembre 2024 (anche versamento in un'unica soluzione)
  • Scadenza terza rata: 30 novembre 2024

Le tempistiche di dettaglio relative al versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.

Con la dichiarazione il contribuente mette a conoscenza il Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La TARI infatti non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento delle pratiche anagrafiche, ai fini dell'applicazione della tassa occorre presentare apposita dichiarazione indicando:

  • l'inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza

  • la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni

  • il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione deve essere presentata:

  1. per le utenze domestiche, nel caso di residenti da uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare e nel caso di non residenti da uno dei detentori/possessori a qualsiasi titolo

  2. per le utenze non domestiche, dal legale rappresentante della ditta o società che occupa i locali

  3. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU, TIA e TARES già presentate e registrate in banca dati, salvo intervenute variazioni. Se non intervengono cambiamenti la dichiarazione vale anche per gli anni successivi.

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dal versamento della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 238, com. 10).

La scelta delle utenze non domestiche deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Come da disposizioni Arera vengono di seguito riportate le informazioni relative al Servizio Entrate ed al Gestore della Raccolta Rifiuti

SERVIZIO ENTRATE        
Informazioni e recapiti
Per tutte le informazioni relative alla TARI, cliccare sul seguente link.
 

GESTORE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

Il gestore che si occupa della raccolta rifiuti è Linea Gestioni S.r.l. con sede legale in Via del Commercio 29 - 26013 Crema e con sede operativa e sportello in via Volta, 3 - 26013 Crema
Contatti:
– sito internet: https://www.linea-gestioni.it
– NUMERO VERDE (solo da telefono fisso): 800.904.858
– e-mail: info.lgestioni@a2a.eu
 
CARTA DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO valida dal 01.01.2023

Approvata con delibera di Giunta n. 137 del 15.05.2023
Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani Comune di Crema

REGOLAMENTO TARI

Regolamento Tari approvato con delibera consiliare n. 69 del 22.12.2022
Regolamento TARI

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28.04.2022
Piano Economico Finanziario

REGOLE PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA

Modalità calcolo

Le tariffe TARI sono articolate nelle due fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e sono entrambe composte:

  • da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
  • da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d’investimento e d’esercizio, compresi i costi di smaltimento.

Utenze domestiche

  • la quota fissa della tariffa è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. n° 158/1999;
  • la quota variabile della tariffa è determinata considerando unitariamente l’abitazione e le pertinenze, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, D.P.R. n° 158/1999;
  • si precisa che il numero degli occupanti è quello risultante nell’anagrafe comunale nell’anno di riferimento del tributo;

Utenze non domestiche

Sono suddivise nelle categorie di attività così come indicate nella Deliberazione d’approvazione delle tariffe, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT, relative all’attività principale o ad eventuali secondarie, fatta salva la prevalenza di quella effettivamente svolta.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il Servizio di riscossione è tramite il concessionario, che in coerenza con le prescrizioni del “Codice dell’amministrazione digitale” (art. 5, D.Lgs. n. 82/2005),  ha adottato il nuovo modulo “pagoPA” finalizzato ad agevolare le operazioni di pagamento verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità. Il Modulo di pagamento “pagoPA”, oltre ad avere una nuova veste grafica consente di tracciare in modalità univoca le operazioni che transitano sul sistema pagoPA grazie al Codice modulo di pagamento (c.d. Identificativo Univoco di Versamento). Il nuovo modulo contiene due sezioni da utilizzare, in alternativa, in base al canale di pagamento scelto: è, infatti, possibile pagare presso gli istituti bancari e gli altri operatori abilitati con la sezione che riporta il QR-code e il codice interbancario CBILL oppure presso Poste Italiane con il bollettino che riporta il Data-Matrix.

Servizi

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